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Il progetto di legge sulle semplificazioni fiscali prevede l’abrogazione degli ISA – Indicatori Sintetici di Affidabilità. L’eliminazione degli ISA potrebbe sicuramente semplificare la vita alle imprese e ai loro consulenti, sollevandoli dall’incombenza di rilevare in dichiarazione dei redditi tutta una serie di dati. Ma sarebbe effettivamente una scelta a vantaggio delle imprese? La complicazione amministrativa che può essere associata agli ISA, infatti, risulterebbe ampiamente compensata dal regime premiale ad essi connesso e dalla “tranquillità” delle imprese di non essere sottoposte a controlli basati su presunzioni o dal redditometro. Senza considerare tutte le altre semplificazioni accordate.

Un emendamento al disegno di legge in materia di semplificazioni fiscali (AC1074), presentato dai due primi firmatari, dispone l’abrogazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA): strumento che, proprio a decorrere dal 2018, sostituirà gli studi di settore. Si tratta di due strumenti (studi di settore ed ISA) profondamente diversi, anche se ispirati dalla stessa esigenza di evitare alle piccole imprese la gogna dell’evasore fiscale segnando, in primo luogo, la barra all’Agenzia delle Entrate nella selezione delle imprese da sottoporre ad accertamento basato su presunzioni. Sicuramente l’eliminazione degli ISA semplificherebbe la vita alle imprese e ai loro consulenti, dal momento che non dovranno più essere rilevati una serie di dati da indicare nella dichiarazione dei redditi (modulo allegato ISA). Ma sarebbe anche una scelta a vantaggio delle imprese?

ISA e studi di settore: strumenti profondamenti diversi

La valutazione sulla necessità di abrogare gli indicatori di affidabilità non deve essere effettuata considerando un singolo aspetto, ma considerando tutto quello che andrebbe perso con l’abrogazione degli indicatori.

Una valutazione appropriata degli ISA può essere effettuata proprio mettendo in risalto le profonde differenze rispetto agli studi di settore unitamente agli aspetti di tutela delle imprese che pure sono presenti. Con gli ISA, infatti, dal prossimo anno le piccole imprese non si dovranno più confrontare con gli studi di settore, ma con il nuovo meccanismo premiale.

Come funzionano gli ISA

Gli ISA non assegneranno più un valore dei ricavi di congruità puntuale a cui uniformarsi, bensì restituiranno all’impresa un indice di “affidabilità/compliance” in una scala che andrà da 1 a 10, costruito sulla base della media aritmetica di diversi indicatori elementari tesi a disegnare il grado di affidabilità dei dati dichiarati dall’impresa. A sua volta, per ogni singolo indicatore elementare è assegnato un risultato dato da un “indice” parziale anch’esso assunto in una scala da 1 (valore minimo) a 10 (valore massimo). Tale indice potrà, se l’impresa ritiene farlo (“compliance”), essere influenzato dai comportamenti della stessa anche adeguando i ricavi o rettificando alcuni dati dichiarati in sede di dichiarazione, migliorando così il suo posizionamento dell’indice parziale e il relativo grado di “rischiosità erariale” che potrebbe rappresentare, anche nell’ottica di ottenere i benefici del sistema premiale.

Infatti, ogni indicatore parziale contribuirà in maniera paritetica all’individuazione dell’indice complessivo che esprime il valore di “affidabilità/compliance” dell’impresa. Il punteggio di valutazione ottenuto con gli ISA, costruito su più elementi oggetto di valutazione e su otto anni e non più su uno solo, consentirà di ottenere una graduazione della scala dei punteggi che, una volta definita, consentirà di conoscere il livello oltre il quale il rischio di accertamento viene di fatto annullato o fortemente ridotto (ad esempio con almeno 6).

Ma è previsto che siano definiti anche ulteriori livelli di valutazione (ad esempio, punteggio almeno pari a 8), che consentirebbe a tali imprese il riconoscimento di effettivi vantaggi premiali (cfr. art. 9-bis , D.L n. 50/2017), quali:

  • l’esonero dal visto di conformità per compensazioni o rimborsi per ammontare di credito superiori agli attuali 5 mila euro,
  • l’esclusione dalla disciplina delle società non operative e in perdita sistemica;
  • esclusone da qualsiasi altro accertamento basato su presunzioni ed esclusione dal
  • redditometro;
  • la riduzione dei termini per l’accertamento di uno o più anni.

I singoli indicatori parziali saranno diversi per ogni studio secondo il settore e l’attività svolta e verranno costruiti, così come avviene ora, sulla base di valutazione statistiche dei dati comunicati dalle imprese negli anni passati.

Quali differenze?

Sulla base di quanto sopra meglio illustrato, le differenze sostanziali tra i due strumenti possono essere sintetizzate nelle seguenti:

  • gli studi di settore costituiscono uno strumento di accertamento che mira ad indicare il livello di ricavi (di congruità) a cui l’impresa può uniformarsi, al contrario, gli ISA rappresentano un valore indice (“rating”) di affidabilità dell’impresa in un “range” da 1 a 10, che, se superiore ad un determinato valore, mira a conferire dei “benefici” in termini di riduzione degli adempimenti o tranquillità nel subire altri accertamenti;
  • gli studi di settore identificano dei parametri per la congruità (ricavi) ovvero indicatori di coerenza economica o contabile nella logica di acceso/spento - ossia o sei dentro o fuori; gli indicatori di affidabilità contribuiscono tutti alla formazione dell’indicatore sintetico sia per valori alti sia anche per valori molto bassi, per cui un valore molto basso, nella media generale, può essere compensato da altri indicatori che presentano valori molto alti;
  • la logica di costruzione degli studi di settore era basata sulla suddivisione in cluster delle imprese appartenenti ad ognuno degli studi di settore sulla base della struttura aziendale; al contrario, gli ISA sono costruiti apprezzando i Modelli Organizzativi di Business (MOB), ossia i diversi modi di creazione del valore aggiunto.

Da quanto indicato nelle righe che precedono, risulta evidente che la complicazione amministrativa che può essere associata agli ISA, risulta ampiamente compensata dalla “tranquillità” delle imprese di non essere sottoposte a controlli basati su presunzioni o dal redditometro, a cui devono essere aggiunte tutte le altre semplificazioni accordate.

(Articolo a cura di Claudio Carpentieri pubblicato su www.ipsoa.it il 26 novembre 2018)